Pensione di inabilità: il reddito del coniuge non si calcola

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Norme più chiare per chi sta per ricevere una pensione di inabilità. Per avere diritto alla pensione di inabilità  il limite di reddito va calcolato, per legge, con quello agli effetti dell’IRPEF. Da esso va escluso il reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il beneficiario fa parte. Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 13434 pubblicata il 1 luglio 2015 che ha specificato che il d.l. 28 giugno 2013, n. 76,  all’art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
La corte ha poi aggiunto che “La disposizione si completa con il successivo comma sesto il quale stabilisce che “La disposizione …. si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.”
In conclusione quindi la norma si applica alle domande, dunque, successive alla sua entrata in vigore.Si applica pure alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, salvo per quelle per le quali sia già intervenuto un procedimento giudiziale “definitivo”.

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