Multe: alcoltest nullo senza la presenza dell’avvocato.

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Con una sentenza dei giorni scorsi la Cassazione ha sentenziato che l’accertamento della guida in stato di ebbrezza tramite alcoltest è nullo se l’agente non chiarisce al conducente, prima della prova, che può farsi assistere da un avvocato. L’avviso verbale può essere contestato da eventuali testimoni quindi la certezza può aversi soltanto nel caso in cui l’avviso sia annotato nel verbale.No alcol Oggetto di disputa è dunque come tale avviso deve essere dato al conducente.
Questo dopo il caso del conducente di una auto che è stato fermato e sottoposto all’alcoltest. Gli agenti lo avevano trovato in stato di agitazione, con occhi lucidi e sudorazione eccessiva. Il test  aveva dato esito positivo all’alcol: il suo organismo aveva incamerato una dose di tael sostanza pari a 1,31 g/l.Il conducente aveva però contestato la sanzione e durante l’istruttoria i verbalizzanti avevano dichiarato di averlo informato che aveva diritto di avvisare un legale di fiducia. La fidanzata dell’uomo, presente al fatto, invece aveva testimoniato il contrario negando che l’avviso gli fosse stato dato. La Corte ha ritenuto vi fosse il ragionevole dubbio  e poichè  senza avvertimento espresso al conducente di un veicolo  (riportato esplicitamente sul verbale elevato) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di sottoporsi all’esame alcoolimetrico, ne consegue la nullità della sanzione connessa alla guida in stato di ebbrezza, annullando la multa che i verbalizzanti avevano comminato.

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